Art. 4-bis Legge 459/2001

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero,
previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i
cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche,
si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la
data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un
Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della
legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalita' possono votare
i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera,
sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento
di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale
entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento
della consultazione elettorale
. La richiesta è revocabile entro il
medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve
contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare
l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il
comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero
dell'interno le generalita' e l'indirizzo all'estero degli elettori
che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle
liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di
svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno
comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli
uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli
elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del
voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita'
previste dalla presente legge.
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al
presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli
elettori di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di
polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni
internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari
situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei
plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi
a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio
del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel
caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici
consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui
all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n.
470
, con modalita' definite d'intesa tra il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero
dell'interno.